Art. 1.
(Incentivi all'occupazione
e all'autoimpiego).

      1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro nonché di cessazione di attività di lavoro autonomo, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme di imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzia per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.